Reg.delib.n.  2055

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Approvazione dei criteri e modalità per la concessione dei contributi in materia di sviluppo e promozione delle attività sportive - legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21.

Il giorno 30 Settembre 2011 ad ore 08:45 nella sala delle Sedute

in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

 

PRESIDENTE

Lorenzo Dellai

     

Presenti:

VICE PRESIDENTE

Alberto Pacher

 

ASSESSORI

Marta Dalmaso

   

Mauro Gilmozzi

   

Lia Giovanazzi Beltrami

   

Tiziano Mellarini

   

Alessandro Olivi

   

Franco Panizza

   

Ugo Rossi

     
     
     
     
     

Assiste:

LA DIRIGENTE

Patrizia Gentile

   

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta


 

Il Relatore comunica:

con deliberazioni della Giunta provinciale n. 1984 del 4 agosto 2000 e s.m., n. 544 di data 24 marzo 2006 e n. 961 di data 19 maggio 2006 sono stati fissati i criteri e le modalità per la concessione dei contributi in materia di sviluppo e promozione delle attività sportive di cui alla legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21.

Sulla base dell’esperienza maturata nel corso degli anni, si ravvisa ora la necessità di provvedere ad una generale revisione degli stessi, anche a seguito di intervenute nuove disposizioni normative in materia e al fine di semplificare maggiormente i procedimenti finalizzati all’erogazione dei finanziamenti previsti dalla L.P. 21/1990.

In particolare, si ritiene necessario introdurre alcune semplificazioni nel calcolo dei punteggi ai fini dell’assegnazione dei finanziamenti, limitare, per alcune tipologie di contributi il numero massimo di domande da presentare in un anno, fissare nuovi limiti minimi di spesa ammessa, individuare le tipologie di spese ammissibili, nonché prevedere la possibilità di liquidare in via anticipata una percentuale del 50% - 70% del contributo assegnato.

Con riferimento agli interventi sulle strutture sportive si provvede ad individuare una soglia massima di spesa, considerando che le opere realizzate dalle associazioni/società sportive dovrebbero riguardare principalmente ristrutturazioni, miglioramenti ed adeguamenti a norme tali da consentire il miglior utilizzo da parte dei soggetti sportivi per l’esercizio dell’ attività, mentre le opere di nuova costruzione o di ampliamento dovrebbero rimanere in capo alle amministrazioni comunali.

A seguito della sostituzione avvenuta con legge provinciale 27 dicembre 2010 n. 27, l’articolo 2 bis della L.P. n. 21 del 1990 prevede che la Provincia sostiene attraverso uno specifico accordo di programma gli impianti sportivi aventi particolari caratteristiche di significativa, complessità tecnologica, di unicità sul territorio provinciale e destinati a competizioni di livello nazionale o internazionale. In modo da dare certezza nell’applicazione della predetta disposizione, si ritiene opportuno individuare i seguenti impianti sportivi oggetto dell’intervento della Provincia, unici in Trentino e destinati a competizioni di livello internazionale:

a) centro per il salto con gli sci “Giuseppe dal Ben” di Predazzo, in relazione all’estensione dell’impianto e alle caratteristiche strutturali specifiche dello stesso, anche con riferimento alla particolare complessità tecnologica della sua manutenzione;

b) anello da 400 metri di pattinaggio velocità su ghiaccio di Baselga di Pinè, in relazione all’estensione di 4.800 metri quadrati di superficie ghiacciata dell’impianto e alle caratteristiche strutturali specifiche dello stesso, anche con riferimento alla particolare complessità tecnologica della sua manutenzione e della strumentazione necessaria per la sua gestione.


 

Per quanto riguarda il “Fondo di solidarietà” previsto dall’art 2 ter della L.P. n. 21 del 1990 articolo modificato dalla legge provinciale 27 dicembre 2010 n. 27, si ritiene opportuno rinviare a successiva deliberazione la definizione dei relativi criteri applicativi, stante le peculiarità della materia e in relazione a un approfondimento in corso il dipartimento politiche sociali e del lavoro per individuare i parametri e criteri per l’attuazione dello stesso.

Anche per l’attuazione dell’articolo 7 bis della L.P. n. 21 del 1990, relativo allo svolgimento di opere connesse allo svolgimento di campionati mondiali delle discipline olimpiche, si rinvia agli specifici criteri e modalità che la Giunta provinciale individuerà di volta in volta in relazione alle singole manifestazioni sportive per finanziare le opere nell’ambito della finanza locale, come previsto dall’articolo 7 bis, comma 1 bis, introdotto dall’articolo 13, comma 3, della legge provinciale 27 dicembre 2010 n. 27 (legge finanziaria provinciale 2011).

Con riferimento agli interventi di cui agli artt. 5 e 7 della legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21, con deliberazione n. 582 del 1 aprile 2011 la Giunta Provinciale ha approvato l’elenco degli interventi ammessi a finanziamento per l’annualità 2011, dando altresì atto che le domande non ammesse a finanziamento per mancanza di risorse finanziarie, possono essere considerate nella futura programmazione, ove confermate entro il termine del 30 novembre 2011 dai soggetti proponenti. In caso contrario le stesse sono da considerarsi decadute.

Ciò premesso, si propone di istruire le suddette domande, qualora confermate dal soggetto richiedente entro il 30 novembre 2011, secondo i nuovi criteri, di cui si propone l’approvazione, e di valutare le stesse unitamente alle domande pervenute entro il 30 novembre 2011, dopo l’approvazione dei presenti criteri.

Da ultimo, si ritiene inoltre necessario adeguare ai nuovi criteri la modulistica attualmente in uso.

Alla luce di quanto sopra esposto si propone quindi di approvare il documento allegato al presente provvedimento che ne forma parte integrante e sostanziale, contenente i nuovi criteri e le modalità per la concessione dei contributi in materia di sviluppo e promozione delle attività sportive.

Sono stati acquisiti i pareri dei servizi di staff ai sensi della deliberazione n. 40 di data 22 gennaio 2010 e il parere della competente Commissione legislativa ai sensi dell'art. 10 della L.P. 21/90.

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;

- vista la legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21 e s.m.;

- vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 ed in particolare l'art. 5;

- visti gli atti citati in premessa;

- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, l’allegato A) recante “Criteri e modalità per la concessione dei contributi in materia di sviluppo e promozione delle attività sportive”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di stabilire che i criteri e modalità di cui al precedente punto 1) sostituiscono integralmente i criteri e modalità approvati con le deliberazioni della Giunta provinciale n. 1984 del 4 settembre 2000 e s.m., n. 544 di data 24 marzo 2006 e n. 961 di data 19 maggio 2006;

3) di stabilire che i nuovi criteri e modalità di cui al precedente punto 1) trovano applicazione con riferimento alle domande presentate successivamente all’adozione del presente provvedimento e che i criteri e le modalità approvati con le deliberazioni della Giunta provinciale richiamate al precedente punto 2) continuano a essere applicate per i procedimenti non ancora conclusi relativi alle domande presentate prima dell’approvazione di questa deliberazione; i criteri e le modalità di cui al punto 1 relativi all’attuazione dell’articolo 2 bis della legge provinciale n. 21 del 1990 si applicano con riferimento dalle domande presentate entro il 30 novembre 2010;

4) di individuare, per le motivazione espresse in premessa, i seguenti impianti sportivi oggetto dell’intervento della Provincia ai sensi dell’articolo 2 bis della legge provinciale n. 21 del 1990, unici in Trentino e destinati a competizioni di livello internazionale:

a) centro per il salto con gli sci “Giuseppe dal Ben” di Predazzo, in relazione all’estensione dell’impianto e alle caratteristiche strutturali specifiche dello stesso, anche con riferimento alla particolare complessità tecnologica della sua manutenzione;

b) anello da 400 metri di pattinaggio velocità su ghiaccio di Baselga di Pinè, in relazione all’estensione di 4.800 metri quadrati di superficie ghiacciata dell’impianto e alle caratteristiche strutturali specifiche dello stesso, anche con riferimento alla particolare complessità tecnologica della sua manutenzione e della strumentazione necessaria per la sua gestione.

5) di rinviare, per i motivi di cui in premessa, a successivo provvedimento della Giunta Provinciale l’adozione dei criteri attuavi degli articoli 2 ter e 7 bis;

6) di stabilire che le domande di cui agli artt. 5 e 7 della legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21, già presentate entro la scadenza del 30 novembre 2010 e non ammesse a finanziamento per mancanza di risorse finanziarie verranno istruite, qualora confermate dal soggetto richiedente entro il 30 novembre 2011, secondo i nuovi criteri di cui al punto 1) e che le medesime concorreranno con le domande pervenute entro il 30 novembre 2011;

7) di demandare al Dirigente della struttura competente in materia di attività sportive l’approvazione della relativa modulistica;

8) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige.

SA

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO


Pag. di 5  RIFERIMENTO: 2011-P315-00111